UFFICIALE! Il Foggia Calcio vince il ricorso sulla mutualità!
La notizia aveva iniziato a girare già da qualche minuto in città. Adesso arriva la conferma ufficiale. Il Foggia Calcio ha vinto il ricorso contro l’esclusione della mutualità. La decisione dell’esclusione era arrivata all’inizio di giugno con la votazione segreta dell’Assemblea di Lega B. A fine giugno il Tribunale Federale Nazionale aveva concesso la sospensiva in attesa del giudizio definitivo. Oggi, dopo il Procedimento tenuto il 6 luglio a Roma, è stato pubblicato il dispositivo. Questo il testo:
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Disciplinare
(2018/2019)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola
Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv.
Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore
Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori
Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 6.7.2018 e ha assunto le
seguenti decisioni:
“”
(243) – RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS DELLA
SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI, PER L’ANNULLAMENTO DEL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.
Il ricorso
Con ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. serie B e 43 bis CGS, contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 15.06.2018, la Società Foggia Calcio Srl in persona del Commissario giudiziale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Nicola Giannetti, chiedeva l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:
– del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”);
– del verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);
– di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ai citati verbali.
Con il ricorso introduttivo, quindi, la Società intende ottenere l’annullamento degli atti con cui
la Lega, in applicazione dell’art. 2.21, Capo III, del Codice, ha negato al Foggia Calcio Srl la
mutualità di cui agli artt. 16.1, lett. f) dello Statuto della Lega e 22 del Decreto Legislativo
09.01.2008, n. 9 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse) in applicazione dell’art. 2.21, Capo III, del Codice laddove sanziona lo sforamento dei limiti connessi al rapporto tra il monte stipendi da
corrispondere ai tesserati ed il valore della produzione (E/vp).
La Società ha impugnato i predetti verbali contestando l’insussistenza dei presupposti
oggettivi e soggettivi per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2.21, Capo III del Codice, la
violazione, falsa applicazione degli artt. 2.20 e 2.21, Capo III, nonché il travisamento dei
presupposti di fatto e regolamentari.
In particolare, la Lega B in data 27 ottobre 2017 contestava al Foggia Calcio Srl uno
sforamento del rapporto E/vp per un importo pari a euro 2.842.520,00. Alla riunione del 23
novembre 2017 l’Assemblea deliberava la riduzione al 50% dell’obbligo di copertura per il
valore finale di euro 1.421.260,00.
Per fare fronte a tali contestazioni, la Società, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2.20,
Capo III del Codice, otteneva una fideiussione da Assicurazioni Generali Spa.
A seguito di indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Milano in cui venivano
coinvolte e tratte in custodia cautelare figure apicali della Società, tuttavia, la menzionata
fideiussione veniva provvisoriamente revocata anche in considerazione della richiesta
avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano al GIP in data 11 gennaio 2018 per la nomina
di un commissario giudiziale ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 231/2001.
In attesa della nomina del Commissario, in data 16 gennaio 2018, il Foggia Calcio chiedeva ed
otteneva dal Consiglio Direttivo una proroga del termine per l’adempimento al 22 gennaio
2018.
Il Consiglio riunitosi il 25 gennaio 2018 rilevava il mancato deposito della fideiussione entro il
termine del 22 gennaio senza tener conto dell’impossibilità oggettiva di produrre tale
fideiussione prima della nomina del commissario giudiziale a quel momento non ancora
avvenuta, e fissava al 6 febbraio 2018 la data per la discussione relativa all’applicazione al
Foggia Calcio della sanzione prevista dall’articolo 2.21 Capo III del Codice.
Tuttavia, già in data 31 gennaio 2018 la Lega attivava il procedimento sanzionatorio
convocando il Consiglio direttivo al fine di procedere con l’irrogazione della sanzione.
Nel corso del consiglio del 6 febbraio il Presidente del Foggia Calcio richiedeva una ulteriore
proroga al 31 marzo 2018 per il deposito della garanzia, evidenziando l’inevitabilità di tale
opzione in quanto il Tribunale di Milano ancora non aveva provveduto alla nomina del
commissario giudiziale e trattandosi, con tutta evidenza, di ritardo non imputabile alla Società.
Nella medesima seduta il Presidente autorizzava la Lega a trattenere in deposito fiduciario
una parte delle risorse spettanti alla Società per un importo pari allo sforamento contestato
(altra opzione prevista dall’art. 2.20 Capo III CdA). Autorizzazione formalizzata, altresì, con
lettera della Società trasmessa in pari data alla Lega.
Il Consiglio richiedeva, quindi, l’acquisizione di un parere legale circa l’interpretazione della
sanzione prevista dall’articolo 2.21 Capo III CdA, con riguardo alla riferibilità o meno della
disposizione all’intera mutualità spettante nella stagione sportiva ovvero alla parte da
distribuirsi al momento dell’irrogazione della sanzione.
In data 7 marzo 2018 il Consiglio, con delibera, disponeva l’esclusione del Foggia Calcio dalla
ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 rimandando ad una
successiva assemblea ogni ulteriore approfondimento.
In data 19 marzo 2018 il GIP del Tribunale di Milano provvedeva alla nomina del Commissario
giudiziale con poteri di rappresentanza legale della Società per il compimento di operazioni di
ordinaria e di straordinaria amministrazione, subordinando, queste ultime, all’autorizzazione
giudiziale.
In data 15 maggio 2018 il Commissario giudiziale chiedeva al GIP del Tribunale di Milano di
essere autorizzato a ristipulare con Assicurazioni Generali Spa una polizza fideiussoria a
prima richiesta pari ad euro 1.421.260,00 al fine di garantire sino al 31 ottobre 2018 lo
sforamento dei parametri.
In data 18 maggio 2018, a mezzo PEC, il Commissario trasmetteva alla Lega la fideiussione
rappresentando, altresì, la regolarità della posizione del Foggia Calcio in merito ai pagamenti
retributivi e contributivi previsti dalla normativa federale.
In data 5 giugno 2018 l’Assemblea, interpretando l’articolo 2.21 Capo III CdA nel senso di
ritenere che lo stesso faccia riferimento alla mutualità spettante per l’intera stagione
sportiva, deliberava, con voto segreto dei partecipanti, l’esclusione del Foggia Calcio per
l’intero importo spettante con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018.
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Lega in
primo luogo in quanto, nel considerare unicamente il termine di presentazione della
fideiussione, avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione l’autorizzazione inviata
dalla Società il 6 febbraio 2018 a trattenere a garanzia i contributi spettanti sino alla data di
riemissione della fideiussione a seguito della incombente nomina del commissario. La
disposizione di cui all’art. 20.2 Capo III CdA considera, infatti, tale opzione come alternativa e
dunque parimenti satisfattiva rispetto alla presentazione di polizza assicurativa.
Secondo rilevato profilo di illegittimità atterrebbe alla contestata mancata presentazione della
garanzia entro il termine ultimo di proroga fissato dalla Lega al 22 gennaio 2018.
A ben vedere la Società si sarebbe ritrovata nella oggettiva impossibilità di presentare entro il
termine indicato la garanzia, in quanto, una volta formulata dal GIP la richiesta di nomina del
Commissario giudiziale, si è preclusa del tutto l’eventualità di ottenere il rilascio di una nuova
fideiussione da parte di Assicurazioni Generali come di qualsiasi altra compagnia. A riprova di
tali circostanze vi sarebbe la successione cronologica degli avvenimenti: il Foggia Calcio per
giungere al rilascio di una nuova garanzia ha dovuto, infatti, attendere non solo la nomina del
commissario da parte del Tribunale di Milano ma anche l’autorizzazione del medesimo
tribunale in ordine alla richiesta del commissario di poter procedere alla nuova sottoscrizione,
trattandosi palesemente di atto di straordinaria amministrazione.
Determinante ai fini della valutazione della diligenza adempitiva da parte della Società
sarebbe, altresì, la circostanza che vede effettuato il bonifico per il pagamento del premio già
in data 24 gennaio, salvo poi subirne incolpevole revoca a seguito della richiesta di
commissariamento.
Pertanto, la difesa della ricorrente, nel sottolineare la non percorribilità di condotte alternative
idonee a consentire l’adempimento allo scadere del termine fissato da ultimo al 22 gennaio
2018, rileva come il ritardo, lungi dall’essere il frutto di colpevole inerzia, fosse insuperabile
con lo sforzo diligente richiesto dalla normativa nel caso concreto. Si tratta, quindi, di un
inadempimento non imputabile al debitore sul piano della colpa e della diligenza adempitiva. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, si costituiva in giudizio depositando memoria
difensiva nei termini di rito.
Preliminarmente, la Lega B eccepisce l’incompetenza del Tribunale Federale in ordine
all’impugnazione del verbale del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2018, in quanto l’art. 6.15
Statuto Lega B attribuirebbe tale competenza esclusivamente per le delibere assembleari e
non per quelle del Consiglio esplicitamente qualificate “non impugnabili” dall’art. 2.21 Capo III
CdA e la cui legittimità andrebbe posta al vaglio del Collegio di Garanzia del CONI.
Sempre in via preliminare la difesa della Lega B eccepisce la tardività del ricorso rispetto al
verbale del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2018 comunicato alla Società destinataria della
misura sanzionatoria in data 4 aprile. Il ricorso, notificato in data 15 giugno 2018, sarebbe
quindi tardivo rispetto a quanto dispone l’art. 43 bis CGS laddove prevede un termine di trenta
giorni dalla pubblicazione o conoscenza dell’atto.
Infine, si eccepisce alla ricorrente la decadenza dal diritto di impugnazione del verbale
dell’Assemblea del 5 giugno 2018 stante la mancata formulazione della riserva scritta ex art.
6.15 Statuto Lega B, laddove prevede quale condizione per la proponibilità del reclamo da
parte delle Società presenti che “le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della
chiusura dei lavori dell’Assemblea”.
Passando al merito del ricorso, la Lega B nega qualsiasi valore di adempimento, seppur
tardivo, ai sensi dell’art. 2.20 Capo III CdA alla comunicazione inviata dal Foggia Calcio in data
6 febbraio 2018 laddove autorizzava la Lega a “sospendere temporaneamente l’erogazione
dei contributi maturati e a maturarsi in nostro favore, sino alla data di emissione della polizza
a garanzia dello sforamento del tetto salariale”.
La menzionata comunicazione non potrebbe essere annoverata tra le modalità alternative di
copertura dello Sforamento E/VP previste dalla normativa in quanto parrebbe rivolgere una
richiesta di applicazione temporanea della sanzione ex art. 2.21 capo III CdA e non una opzione
riconducibile all’art. 2.20.4, sia per mancata attivazione della procedura preventiva di cui
all’articolo 2.19.2 capo III che per incapienza delle risorse maturate e da maturarsi rispetto allo
sforamento. La Società sarebbe stata, inoltre, perfettamente consapevole di non avere
risorse accantonabili sufficienti a coprire l’importo richiesto.
La menzionata comunicazione sarebbe inidonea a produrre gli effetti dichiarati dalla ricorrente
anche in ragione della genericità del riferimento operato a “contributi” non meglio individuati: la
normativa presuppone invece l’espressa richiesta da parte della Società interessata nei
confronti della Lega dell’ammontare disponibile della Quota Risorse Accantonabili ex art.
2.19.2 o del Saldo Attivo Conto Trasferimenti ex art. 2.19.3 in considerazione del fatto che in
entrambi i casi, per la validità della procedura, è richiesta la disponibilità di un importo pari allo
Sforamento E/VP.
La Lega B nega, altresì, che nel caso in esame si possa affermare la sussistenza di una
incolpevole impossibilità per il debitore ad adempiere entro il termine oggetto di ultima
proroga al 22 gennaio 2018.
In particolare, non si potrebbe parlare di sopravvenuta impossibilità della prestazione in
quanto, come emerge dalla comunicazione inviata dal Foggia Calcio alla Lega B in data 6 febbraio 2018, il pagamento del premio della garanzia è avvenuto in data 24 gennaio 2018,
quindi due giorni dopo la scadenza della proroga.
In ogni caso, al pagamento del premio non è seguito il deposito della garanzia.
La difesa della Lega B nega, inoltre, che si possa attribuire rilevanza alla vicenda giudiziaria
che ha condotto al commissariamento della Società ed all’applicazione di misure di custodia
cautelare ai vertici aziendali. In particolare, in quanto la notizia dell’arresto del Sig. Fedele
Sannella, dirigente e patron della Società, sarebbe stata diffusa dalla stampa proprio in data
24 gennaio 2018 e quindi a termine scaduto ed a pagamento del premio già effettuato.
Ai sensi dell’art. 1219 c.c., quando è scaduto il termine per l’adempimento e la prestazione
deve essere eseguita al domicilio del creditore, il debitore è costituito automaticamente in
mora. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 1221 c.c. il rischio passa in capo al debitore, che non è
liberato per la sopravvenuta impossibilità, neppure se derivante da causa a lui non imputabile.
Se, quindi, a norma dell’articolo 2.20.2 capo III CdA la garanzia assicurativa va “depositata
presso la Lega”, il Foggia Calcio, per effetto dell’omesso deposito della garanzia entro il
termine del 22 gennaio 2018, sarebbe irrimediabilmente decaduto e non potrebbe invocare
l’impossibilità della prestazione nemmeno se tale impossibilità fosse veramente derivata da
causa ad esso non imputabile.
La Società, inoltre, secondo le difese della Lega, non avrebbe argomentato e provato in alcun
modo l’incidenza delle vicende giudiziarie sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione
per causa non imputabile ex art. 1218 cc.
Perché l’impossibilità della prestazione, infatti, possa costituire causa di esonero del debitore
da responsabilità non è sufficiente eccepire l’impossibilità ad adempiere per fatto del terzo
ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con la condotta diligente mantenuta per
rimuovere l’ostacolo posto dal terzo ai fini di ottenere un esatto adempimento.
Infine, neanche la garanzia depositata dalla Società nel maggio 2018 sarebbe idonea ai fini di
un corretto adempimento della prestazione per la presenza di taluni vizi di forma rilevati nel
verbale dell’assemblea del 15 giugno 2018 da parte del Presidente Balata.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Foggia calcio sarebbe, quindi, ad oggi ancora
inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’articolo 2.20 capo III CdA.
Infine, la difesa contesta il fondamento anche dell’ultimo motivo di reclamo volto a
sottolineare come la Lega B, nell’applicare la sanzione, abbia omesso di tenere nel debito
conto la ratio della normativa e, conseguentemente, di valorizzare la tenuta contabile e
finanziaria della Società che non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei
confronti dei tesserati nonché gli oneri contributivi e previdenziali.
In replica ai rilievi svolti la Lega sottolinea come la sanzione applicata non sia volta a garantire
la mera stabilità finanziaria delle squadre ma, attraverso il mantenimento del Rapporto E/vp, a
calmierare il cronico squilibrio economico finanziario in cui versano i club a fronte degli
eccessivi costi salariali che sono chiamati a sostenere. Pertanto, non competerebbe alla
Lega B espletare qualsivoglia verifica sull’equilibrio economico-finanziario della Società né
sulla solvibilità della medesima rispetto gli appendi impegni assunti con FIGC ed i propri
tesserati.
Il dibattimento
Il Foggia Calcio Srl, nell’atto introduttivo del procedimento, formulava istanza cautelare ai
sensi e per gli effetti dell’art. 43 bis, comma 4 bis CGS, chiedendo la sospensione della
sanzione stante la sussistenza del fumus boni iuris di cui ai motivi dell’atto, nonché per
l’evidente ed intrinseco periculum in mora, connesso alla revoca immediata della mutualità per
un importo pari a circa euro 3.500.000,00.
Con istanza depositata a mezzo PEC il 20 giugno, il Foggia Calcio Srl richiedeva a questo
Tribunale Federale di anticipare l’udienza per la discussione della domanda cautelare fissata
al 6 luglio 2018, in virtù degli incombenti adempimenti contributivi e retributivi in scadenza il
giorno 26 giugno, al fine di preservare l’utilità del ricorso nelle more della definizione del
giudizio.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento della istanza di cui
sopra fissava l’udienza di trattazione della misura cautelare al 25 giugno 2018 e,
pronunciandosi esclusivamente sulla istanza cautelare di sospensiva, la accoglieva e, per
l’effetto, sospendeva gli atti impugnati. Rinviava al 6 luglio per la trattazione del merito del
ricorso.
All’udienza del 6 luglio 2018, le parti ripercorrono i tratti salienti delle difese svolte e
concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
I motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa della Lega B la stessa va
respinta per evidenti ragioni di economia processuale. Invero, la delibera del Consiglio con la
quale si stabilisce l’an della sanzione è inscindibilmente e logicamente collegata alla delibera
assembleare che individua il quantum da irrogare in concreto. I due atti, quindi, completandosi
a vicenda, non possono che essere impugnati congiuntamente dinanzi al medesimo organo
scongiurando il rischio di un contrasto tra giudicati con gravi ricadute sistemiche e sulla
effettività della tutela giurisdizionale.
Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce
delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza
della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di
immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far
maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite
dall’Assemblea il 5 giugno 2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei
suoi elementi costitutivi minimi.
Il Collegio respinge, infine, anche l’ultima eccezione preliminare volta ad affermare la
decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la delibera dell’Assemblea per mancata
formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva
è stata chiaramente formulata in Assemblea dal Commissario Giudiziale Dott. Giannetti, il
quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società … provvederà ad adottare ogni
necessaria iniziativa”.
Per quanto concerne il merito del ricorso, si ritiene di dover valutare la condotta adempitiva
della Società alla luce del dato normativo ma anche degli eventi che hanno coinvolto e, per certi versi, travolto la governance in conseguenza del procedimento penale pendente dinanzi
al tribunale di Milano.
Orbene, la disamina oggettiva del susseguirsi degli eventi connessi all’adempimento da parte
del Foggia Calcio delle prescrizioni di cui all’art. 2.20 Capo III CdA, come susseguitisi e
sostanzialmente non contestati dalle parti, porta ad affermare la incolpevole impossibilità da
parte della Società di adempiere entro il termine prorogato da ultimo al 22 gennaio 2018,
dovendosi altresì riconoscere la natura ordinatoria e non perentoria del termine oggetto di
contestazione.
Per un verso, infatti, la richiesta di nomina di un Commissario giudiziale veniva formulata dalla
Procura della Repubblica di Milano in data 11 gennaio 2018, nelle more della decisione del GIP,
in data 16 gennaio 2018, su richiesta del Foggia Calcio, il Consiglio direttivo disponeva la
ulteriore proroga del termine per il deposito della fideiussione alla data del 22 gennaio 2018.
Non si può, quindi, fissare alla data del 24 gennaio con la diffusione delle notizie di stampa
relative all’arresto del patron Sannella, lo spartiacque decisivo in merito alla scusabilità o
meno del ritardato adempimento.
La documentazione in atti, è idonea a dimostrare come alla data del 22 gennaio 2018 i vertici
aziendali già fossero informati e limitati nella loro libertà di agire in forza del procedimento
penale in corso. Determinante ai fini che qui ci occupano è la revoca della fideiussione a
premio già pagato inizialmente rilasciata da Assicurazioni Generali Spa e trasmessa alla Lega
B in data 24 gennaio. La revoca da parte della Società di assicurazioni, intervenuta
inconfutabilmente in ragione del vuoto amministrativo e gestionale venutosi a produrre
all’interno del Foggia Calcio, induce ragionevolmente a ritenere che, nelle more della nomina
del Commissario Giudiziale da parte del Tribunale di Milano, nessuna compagnia assicurativa
avrebbe rilasciato la garanzia richiesta.
D’altro canto, anche gli avvenimenti connessi alla seduta consiliare del 6 febbraio,
allorquando il Presidente del Foggia Calcio richiedeva una ulteriore proroga al 31 marzo 2018
per il deposito della garanzia, in attesa della nomina del commissario giudiziale e autorizzava
la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte delle risorse spettanti alla Società per un
importo pari allo sforamento contestato (autorizzazione formalizzata anche con lettera della
Società trasmessa in pari data alla Lega), dimostrano come il ritardo nell’adempimento, lungi
dall’essere il frutto di colpevole inerzia, è stato inevitabile anche attraverso lo sforzo diligente
richiesto dalla normativa nel caso concreto. Traducendosi, pertanto, in un ritardo non
imputabile al debitore sul piano della colpa e della diligenza adempitiva.
Sotto altro e diverso profilo, in merito alle contestazioni circa la validità o meno
dell’adempimento effettuato dopo il 22 gennaio 2018 (in data 24 gennaio 2018 con la
fideiussione poi revocata da Generali e in data 18 maggio 2018 con la polizza fideiussoria a
prima richiesta inviata via PEC alla Lega), si tratta di termine oggetto di ben tre proroghe
concesse a più riprese da parte di due organismi differenti (il Consiglio e l’Assemblea), di
guisa che nel caso di specie si deve optare, in assenza di specifica e contraria espressa
disposizione normativa, per la natura meramente ordinatoria dello stesso. Sebbene la proroga
non rappresenti un comportamento incompatibile con l’intenzione di avvalersi del termine,
essa costituisce comunque un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine (o comunque della intervenuta modifica di quest’ultimo in
tal senso), tale cioè da escludere che l’adempimento tardivo sia considerato privo di
interesse per il creditore (Cass. civ. Sez. I, 21/05/2018, n. 12473).
Le proroghe reiterate dimostrano, per un verso, l’interesse della Lega B ad ottenere un
adempimento, seppur tardivo, da parte del Foggia Calcio e degli altri club interessati; per altro
verso, la consapevolezza da parte della stessa Lega che il debitore stava ponendo in essere
tutte le azioni necessarie ad adempiere quanto prima.
Depone nel senso nella natura ordinatoria del termine, infine, come già prima accennato, la
mancata previsione normativa della perentorietà attraverso la determinazione tassativa di
decadenze e preclusioni maturande allo scadere dello stesso.
Nella valutazione complessiva della vicenda, in particolare sotto il profilo soggettivo della
colpevolezza si deve tenere in conto e valorizzare la condotta complessivamente tenuta dal
Foggia Calcio durante l’intero periodo in termini di tenuta contabile e finanziaria della Società
che non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei confronti dei tesserati
nonché gli oneri contributivi e previdenziali. Tutti i bilanci di esercizio sono stati certificati
dalla RIA Grant Thorton spa la quale non ha mai espresso riserve o richiami di informativa. Le
ispezioni effettuate dalla Co.Vi.Soc. hanno sempre avuto esito positivo e lo stesso
Commissario Giudiziale, dott. Giannetti, ha dovuto constatare come la Società sia stata
amministrata in maniera corretta, con pagamenti in regola di stipendi, imposte e contributi. A
riprova di ciò giunge infine l’iscrizione al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019,
effettuata regolarmente e senza riserve da parte della Lega.
Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare ritiene, quindi, assorbiti tutti gli ulteriori profili
oggetto di contestazione e, nell’affermare l’illegittimità dell’esclusione del Foggia Calcio Srl
dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, annulla i verbali
impugnati e ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, salvi
gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del ricorso ex artt. 6.15
dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis CGS, proposto dal Foggia Calcio Srl contro la Lega
Nazionale Professionisti Serie B, dispone l’annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del
07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla
ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, nonché del verbale
dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare
la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB
nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione
alla stagione sportiva 2017/2018 e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato,
anteriore e conseguente ai citati verbali, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi
della L.N.P. Serie B.
Nulla per la tassa.
Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola
“”
Pubblicato in Roma il 13 luglio 2018.
Il Segretario Federale Il Commissario Straordinario
Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini
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