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16 Gennaio 2025
Foggia Calcio

Foggia Calcio, accettata la sospensiva per la mutualità. Nuovo giudizio il…

Foggia Calcio, accettata la sospensiva per la mutualità. Nuovo giudizio il…

[dropcap color=”#” bgcolor=”#” sradius=”0″]I[/dropcap]l Foggia per il momento non perde la mutualità. Almeno fino al giudizio fissato il 6 luglio nel corso del quale ci sarà la decisione definitiva. Dopo la decisione di revoca della stessa votata dall’Assemblea di Lega a Maggioranza, Il Tribunale Federale ha accettato l’istanza di sospensiva proposta dal Foggia Calcio. Questo il testo integrale.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 75/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dall’Avv. Valentino Fedeli Componenti; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 25.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(243) – RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS C.G.S. DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI, PER L’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43bis C.G.S. del 15.6.2018 presentato dalla Società Foggia Calcio Srl in persona del Commissario Giudiziale e legale rappresentante p.t. Dr Nicola Giannetti, per l’annullamento del verbale dell’assemblea ordinaria della L.N.P. Serie B del 5.6.2018 e del verbale del Consiglio Direttivo del 7.3.2018;

vista l’istanza cautelare nello stesso contenuta; vista la memoria della L.N.P. Serie B del 18.6.2018 vista l’istanza di anticipazione di udienza e richiesta di misura cautelare anticipata del 20.6.2018; udite le parti all’udienza cautelare 25.6.2018; ritenuto che ad una sommaria delibazione del ricorso, propria di questa fase cautelare, anche alla luce della memoria depositata da controparte, lo stesso non appare destituito di fumus boni iuris; ritenuto che sotto il profilo del danno grave e irreparabile, nella comparazione degli opposti interessi appare prevalente quello della Società ricorrente,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, interinalmente pronunciando sulla succitata istanza cautelare di sospensiva, la accoglie e, per l’effetto, sospende gli atti
impugnati; fissa per il giorno 6.7.2018 ore 12 la data in cui il merito del ricorso in questione verrà deciso in via definitiva.

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