Ultima ora: Calcio deferito!
[dropcap color=”#” bgcolor=”#” sradius=”0″]I[/dropcap]l Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine
posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata
l’attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale
Sezione Disciplinare:
1.- il sig. CURCI Ruggiero Massimo, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio s.r.l.
dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché
nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017 titolare per il tramite di altra società
di quote sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa
società nel medesimo periodo temporale:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio
s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato
degli atti – un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di
denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune
delle quali integranti anche reato;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.,
un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
d) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
e) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
f) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
h) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
i) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
j) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
k) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
l) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
m) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
n) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
o) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo
Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
p) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
q) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
r) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
s) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone
Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
t) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
u) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez
Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
v) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
w) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
x) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
y) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei
fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
z) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De
Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
aa) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017, al sig. Teresa Vincenzo
all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
bb) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017, al sig. Marcattilii
Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
cc) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei
fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti,
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente
depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
dd) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca
dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
2.- il sig. SANNELLA Fedele, dirigente della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.1.2016 e consigliere
di amministrazione della stessa società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché
nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di
altra società di quote – sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il
controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato
nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni
sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – un importo
monetario molto ingente, ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di
bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o
elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.,
un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
d) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
e) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
f) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
h) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
i) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
j) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
k) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
l) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
m) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
n) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
o) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo
Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
p) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
q) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
r) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
s) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone
Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
t) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
u) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez
Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
v) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
w) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016 /2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
x) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
y) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei
fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
z) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De
Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
aa) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo
all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
bb) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii
Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
cc) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei
fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti,
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente
depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
dd) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca
dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
3.- il sig. CURCI Nicola, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse
della Foggia Calcio s.r.l. nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di
amministrazione della stessa società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle
stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra società di quote
sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa società
nel medesimo periodo temporale:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere
consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso
delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – di
un importo monetario molto ingente, ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a
mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione
e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
4.- il sig. SANNELLA Francesco Domenico, dirigente della Foggia Calcio s.r.l. dal 21.12.2015
e consigliere di amministrazione della stessa società dalla stagione sportiva 2017 –
2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare
per il tramite di altra società di quote sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto
esercitante il controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito
l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle
stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – di un
importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a
mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione
e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.,
un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
d) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
e) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
f) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
h) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
i) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
j) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
k) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
l) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015 /2016 e 2016/2017, al sig.
Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
m) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
n) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
o) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo
Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
p) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
q) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
r) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
s) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone
Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
t) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore
e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
u) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez
Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
v) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
w) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
x) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
y) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei
fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
z) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De
Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
aa) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo
all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso
in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
bb) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii
Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un
compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
cc) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei
fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti,
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente
depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
dd) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca
dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in
contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
5.- il sig. DELLISANTI Roberto Pierre Jean, amministratore delegato della Foggia Calcio s.r.l.
dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della società:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere
consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso
delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – di
un importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia
a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di
evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
6.- il sig. FARES Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante pro – tempore della
Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della società:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito
l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle
stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – di un
importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a
mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione
e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
7.- il sig. URSITTI Gianluca, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio s.r.l. dal
27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della società:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla
F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1,
delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito
l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle
stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – di un
importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a
mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione
e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
8.- il sig. DI BARI Giuseppe, direttore sportivo della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai componenti dello
staff tecnico – sanitario della Foggia Calcio s.r.l. di compensi in contanti ulteriori e
diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati presso
la Lega Italiana Calcio Professionistico; tali compensi, poi, sono quelli oggetto di
incolpazione formulati negli altri capi del presente atto nei confronti dei dirigenti e dei
tesserati della Foggia Calcio s.r.l.;
9.- il sig. SARNO Vincenzo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.9.2014 al
19.1.2018:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
10.- il sig. VACCA Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.1.2014
all’11.1.2018:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
11.- il sig. IEMMELLO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 4.9.2015 al
30.6.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2015/2016, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
12.- il sig. CHIRICO’ Cosimo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.1.2016 al
31.1.2018:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
13.- il sig. TITO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 15.7.2016 al
22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l. dal 31.8.2016 al 30.6.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
14.- il sig. AGNELLI Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 12.7.2015:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
15.- il sig. GERBO Alberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.8.2014:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
16.- il sig. MAZZEO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 2.9.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
17.- il sig. MARTINELLI Luca, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
18.- il sig. GUARNA Enrico, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 21.7.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
19.- il sig. FLORIANO Roberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dall’1.7.2015 al
26.7.2016 e dal 30.6.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
20.- il sig. EMPEREUR Alan, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 27.7.2016 al
13.1.2018:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
21.- il sig. NARCISO Antonio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 17.7.2015 al
31.8.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
22.- il sig. DE ALMEIDA Angelo Mariano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal
17.7.2015 al 31.8.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
23.- il sig. LANZARO Maurizio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 20.1.2016
al 20.8.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
24.- il sig. ARCIDIACONO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dall’1.2.2016
al 26.8.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
25.- il sig. TAROLLI Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 24.1.2.2014
all’1.2.2016 e dal 25.8.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2015/2016, il
pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
26.- il sig. AGOSTINONE Giuseppe, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal
7.8.2014 al 23.8.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
27.- il sig. PADOVAN Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 15.7.2016 al
20.1.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
28.- il sig. SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.
dal 6.8.2014 al 26.7.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
29.- il sig. QUINTO Marcello, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 12.7.2015 al
31.1.2017:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
30.- il sig. SANCHEZ Benito Alejandro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal
26.8.2016 al 31.1.2018:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
31.- il sig. AGAZZI Davide, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
32.- il sig. POSSANZINI Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 20.7.2016
al 2.9.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
33.- il sig. DE ZERBI Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al
2.9.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
34.- il sig. TERESA Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal
14.7.2015 al 2.9.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
35.- il sig. MARCATTILII Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.
dal 14.7.2015 al 2.9.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
36.- il sig. CANNAS Cosimo, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 4.8.2016
al 20.8.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
37.- il sig. SMARGIASSI Francesco, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal
21.7.2016:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il
pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
38.- la società FOGGIA CALCIO s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig.
Fares Adolfo Lucio così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento;
39.- la società FOGGIA CALCIO s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere, così
come oggetto di contestazione con il presente provvedimento, dai sigg.ri Curci
Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico,
Dellisanti Roberto Pierre Jean, Ursitti Gianluca, Di Bari Giuseppe, Sarno Vincenzo, Vacca
Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo
Alberto, Mazzeo Fabio, Martinelli Luca, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan,
Narciso Antonio, De Almeida Angelo Mariano, Lanzaro Maurizio, Arcidiacono Pietro, Tarolli
Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel,
Quinto Marcello, Sanchez Benito Alejandro, Agazzi Davide, Possanzini Davide, De Zerbi
Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio, Cannas Cosimo e Smargiassi
Francesco.