Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, riunitosi nel pomeriggio a Roma, ha inflitto la sanzione di tre mesi di inibizione all’ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti Felice Belloli, a seguito del deferimento emesso dalla Procura Federale il 28 ottobre scorso per violazione dell’art.1bis del CGS, “per aver rivolto – recita il testo – in molteplici occasioni, inopportuni apprezzamenti e volgari espressioni a sfondo sessuale all’indirizzo di alcune dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti”.
Belloli non è nuovo a queste vicende visto che ha scontato un’inibizione di quattro mesi “per violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità”, a seguito del deferimento avanzato dal Procuratore Federale FIGC perché “nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio Femminile del 5 marzo scorso, poneva fine alla discussione sui finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando, alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due persone della Segreteria, una frase, testualmente riportata nel verbale della ridetta riunione, lesiva della reputazione dell’intero movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto movimento per motivi di tendenze sessuali”.
fonte: tuttolegapro