A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Savona e l’Ischia Isolaverde. Con le due società sono stati deferiti anche alcuni dirigenti.
Questo il comunicato completo:
“Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
> Aldo Dellepiane, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.;
> Enrico Santucci, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.;
> Stefano Giordano, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.:
per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo VI), lettera A), punto 3) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
> la Società Savona F.B.C. S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.
> Aldo Dellepiane, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.;
> Enrico Santucci, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.;
> Stefano Giordano, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona F.B.C. S.r.L.:
per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo VI), lettera A), punto 4) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
> la Società Savona F.B.C. S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.
> Vittorio Di Bello, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.L.;
per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo VI), lettera A), punto 3) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
> la Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
> Vittorio Di Bello, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.L.;
per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo VI), lettera A), punto 4) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
> la Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
> Vittorio Di Bello, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.L.;
per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo VI), lettera A), punto 1) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
> Lucio Pellone, Procuratore speciale della Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.;
> Roger Romualdo Di Donna, Presidente del collegio sindacale della Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.;
per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S. per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 3 agosto 2015 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;
> la Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, al Procuratore speciale ed al Presidente del Collegio Sindacale”.
fonte: tuttolegapro
