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19 Febbraio 2025
Foggia Calcio

Illecito: Campania e Puteolana -1, salvo il Matera

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente; dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Maurizio Lascioli, dall’Avv. Andrea Morsillo, dall’Avv. Marco Santaroni, Componenti; con l’assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 luglio 2013 e ha assunto

le seguenti decisioni:

“”

(339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RUSSO, VITALE DI DOMENICO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE TREMATERRA, FELICE BIANCOLINO, ANGELO COCCIARDO (Calciatori), ITALO FARINELLA, GIOVANNI DE MICCO (Presidente ASD CTL Campania), ROSARIO CAMPANA (Allenatore ASD CTL Campania), ASD CTL CAMPANIA, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, ASD PROGREDITUR MARCIANISE, FARMACIA MADDALONI, ASD MATERA CALCIO – (nota n. 6868/493pf12-13/AM/ma del 29.4.2013).

Con nota del 29 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori:

1) Vincenzo Russo, in qualità di calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD CTL Campania, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS perché a seguito dell’illecita e accettata proposta corruttiva effettuata dal calciatore Di Domenico Vitale commetteva atti univocamente ed inequivocabilmente diretti non solo all’alterazione dello svolgimento della gara ASD Matera – ASD CTL Campania del 22.12.2012 ma anche del relativo risultato, avendo lo stesso determinato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria al tredicesimo minuto del primi tempo quando il risultato era ancora sullo zero a zero; il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere a), b), d), l), m) n) e o);

2) Vitale Di Domenico, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 1, per aver offerto la somma di Euro 3.000,00= al calciatore Russo Vincenzo, affinché quest’ultimo provocasse un calcio di rigore entro il 20′ del primo tempo, così compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all’alterazione dello svolgimento della gara ASD Matera – ASD CTL Campania del 22.12.2012, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere d) e o);

3) Italo Farinella, ex art. 1, comma 5, non tesserato, ma avendo agito nell’interesse della Società Matera Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 1, per aver offerto la somma di Euro 5.000,00= al calciatore Baratto Giovanni, affinché quest’ultimo provocasse un calcio di rigore entro il 20′ del primo tempo, così compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all’alterazione dello svolgimento della gara 2 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014

ASD Matera – ASD CTL Campania del 22.12.2012, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere c), f) e o);

4) Giovanni De Micco e 5) Rosario Campana, nella rispettiva qualità di Presidente ed

allenatore della ASD CTL Campania, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS perché, essendo venuti a conoscenza delle proposte illecite ricevute dai propri calciatori e pur avendone la possibilità ed il dovere, omettevano di informare senza indugio la Procura federale provvedendo a denunciare i fatti tardivamente, soltanto dopo la disputa dell’incontro, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere g), h) e o);

6) Giovanni Baratto e 7) Giuseppe Trematerra nella qualità di calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la Società ASD CTL Campania per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS perché il primo contattato da Farinella Italo tramite il calciatore Cocciardo Angelo riceveva al fine indicato dal Farinella la promessa della somma di Euro 5.000,00=; Trematerra Giuseppe contattato dal sedicente e non identificato “Gaetano” riceveva al fine indicato dal predetto la promessa della somma di Euro 2.000,00=, entrambi omettevano di informare senza indugio la Procura federale dell’offerta illecita, ma provvedendo a denunciare i fatti tardivamente, soltanto dopo la disputa dell’incontro, il tutto come meglio descritto nella parte motiva alle lettere a), b), c), e), f) e o);

8) Felice Biancolino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASG Progreditur Marcianise e 9) Angelo Cocciardo, tesserato per la Società Farmacia Maddaloni all’epoca dei fatti, per la violazione degli articoli 1, comma 1 e 7, comma 7, per avere rispettivamente messo in contatto il calciatore Russo Vincenzo con il calciatore Di Domenico Vitale ed il secondo per avere messo in contatto il calciatore Baratto Giovanni con Farinella Italo e per avere entrambi omesso di informare senza indugio la Procura federale dell’offerta illecita di cui erano venuti a conoscenza, il tutto, come meglio descritto nella parte motiva alle lettere c), d), l) e o); nonché le Società calcistiche:

10) La Società ASD CTL Campania per rispondere del comportamento tenuto dal Presidente e dall’allenatore e dai propri calciatori, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

11) La Società SSD Puteolana 1902 Internapoli per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Di Domenico Vitale, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS;

12) La Società ASD Progreditur Marcianise per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Biancolino Felice, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del CGS;

13) La Società Farmacia Maddaloni, per rispondere del comportamento tenuto dal proprio calciatore Cocciardo Angelo, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS;

14) La Società ASD Matera Calcio per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 5, a titolo di responsabilità presunta per i comportamenti corruttivi posti in essere da Di Domenico Vitale e da Farinella Italo (ex art. 1, comma 5, del CGS).

– A sostegno del deferimento, la Procura federale asserisce e documenta di aver ricevuto e protocollato un fax in data 24.12.2012, spedito il giorno prima, pure indirizzato in copia al Presidente della LND rag. Carlo Tavecchio, a firma “dei dirigenti calciatori e tecnici della 3 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014 Società ASD CTL Campania”(primo firmatario il Signor Giovanni De Micco, che si qualifica come Presidente, cui seguono altre 20 firme senza identificazione dei ruoli) nel quale, in relazione alla gara tra ASD Matera E ASD CTL Campania, disputata a Matera il giorno 22.12.2012, appartenente a girone H della Serie D, conclusasi con il punteggio di due reti a zero a favore della Società ospitante, si segnalava un illecito sportivo al fine di alterarne il regolare andamento. In particolare venivano riassunti tre specifici episodi corruttivi. Il primo sarebbe stato riferito al Presidente dal calciatore Giovanni Baratto già in data 19.12.2012 e riguardava la proposta fatta a tale calciatore dal Signor Italo Farinella, ex direttore sportivo di varie Società campane, che gli avrebbe offerto la somma di Euro 5.000,00= se avesse provocato un calcio di rigore a favore della Società ASD Matera entro i primi venti minuti della gara e che lo avrebbe informato che identica condizione illecita era stata attivata alcune settimane prima in occasione della gara disputata a Pozzuoli tra le Società Puteolana Internapoli e Matera, effettivamente decisa da due reti nei primi minuti di gara. Il secondo sarebbe emerso la sera prima della gara, durante il ritiro, alle ore 22,00 circa, allorché il calciatore Vincenzo Russo avrebbe riferito al medesimo Presidente, alla presenza dell’allenatore Signor Rosario Campana, che il Signor Vitale Di Domenico, calciatore tesserato per la Puteolana Internapoli gli avrebbe offerto la somma di Euro 3.000,00= qualora avesse provocato un calcio di rigore a favore dell’ASD Matera nei primi venti minuti della gara. Anche il terzo episodio sarebbe emerso nella medesima occasione in quanto il calciatore Giuseppe Trematerra avrebbe riferito di aver ricevuto a sua volta altra proposta corruttiva da ignoto al telefono, poi ribaditagli di persona da soggetto genericamente identificato come “Gaetano”, sempre relativa alla causazione di un calcio di rigore a favore della Società ospitante nei primi venti minuti della gara dietro compenso.

Il fax prosegue spiegando che tutte e tre le proposte sarebbero state subito rifiutate dai calciatori destinatari delle stesse, con la specificazione che effettivamente al 13′ minuto del primo tempo, quando la gara era ancora sullo zero a zero, il calciatore Vincenzo Russo, con un intervento “scomposto”, aveva provocato l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dell’ASD Matera, toccando il pallone con una mano in situazione di scarso equilibrio, come da filmato che dichiarava di mettere a disposizione della Procura federale. Solo al termine della gara era stato deliberato di attivare la Procura “come già deciso precedentemente”, perché la gara “aveva ed ha rilevanza ed incidenza sugli interessi di classifica” e “per evitare gravi condizionamenti psicologici che hanno effettivamente attanagliato il Baratto, il Russo e il Trematerra”.

– La Procura federale ha proceduto ad indagini accurate acquisendo 31 documenti, compreso il dvd della gara in questione, sentendo con dichiarazioni raccolte a verbale i Signori Giovanni De Micco, Giovanni Baratto, Giuseppe Trematerra, Vincenzo Russo, Rosario Campana, Italo Farinella, Vitale Di Domenico, Felice Biancolino, Angelo Cocciardo, Francesco Di Marino, Corrado Sorrentino, Antonio Cardore, Massimiliano Caputo, provvedendo anche ad integrare una seconda volta le dichiarazioni rese da Signori Giovanni Baratto e Vincenzo Russo.

In esito alle stesse i fatti descritti nel fax del 23.12.2012 sono stati approfonditi, traendo la conferma delle tre offerte di denaro, dagli importi variabili da Euro 2.000,00= a Euro 5.000,00=, formulate a tre diversi calciatori dell’ASD CTL Campania al fine di provocare un calcio di rigore entro i primi venti muniti della gara a favore dell’ASD Matera, avendo anche 4 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014 chiarito i calciatori Russo e Baratto, dopo iniziale reticenza, le reali modalità ed i contesti in cui ebbero a ricevere ciascuno la propria offerta (il primo era stato contattato dal calciatore Felice Biancolino, definito suo amico (in realtà è anche il cugino), tesserato per la ASD Progreditur Marcianise che lo fece incontrare con il calciatore Vitale Di Domenico, tesserato dalla S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli; il secondo era stato contattato dal calciatore Angelo Cocciardo, tesserato della Società Farmacia Maddaloni, che lo faceva incontrare con il Signor Italo Farinella, lo stesso che gli riferì di un precedente illecito sportivo relativamente alla gara tra Puteolana e Matera, ed avendo il Trematerra confermato integralmente la precedente versione. Tutti e tre asseriscono di aver immediatamente informato l’allenatore Signor Rosario Campana e quindi, suo tramite, anche il Presidente De Micco, che avrebbero deciso di portare alla luce tale “tentativo” di illecito solo al termine della gara per le ragioni già riferite. Per quanto i Signori Farinella (non tesserato), Di Domenico e Cocciardo avessero negato i ruoli loro ascritti, tutti avevano ammesso di conoscere le persone interessate alla vicenda che ci occupa e il Signor Biancolino, avendo personalmente assistito al colloquio, aveva riferito del tentativo di corruzione operato dal Di Domenico nei confronti del calciatore Vincenzo Russo, apparentemente non andato a buon fine.

Senonché, a parere della Procura federale, l’intervento qualificato “scomposto” e “maldestro” dai testi, posto in essere dal calciatore Vincenzo Russo al 13′ del primo tempo e sanzionato con il calcio di rigore trasformato in rete, risultante dalla visione del dvd, apparirebbe del tutto volontario, alla luce del tuffo in avanti con tutto il corpo proteso verso un avversario che sopraggiungeva da tergo, seguito da altro difensore, protendendo le mani in avanti così da intercettare il pallone con la mano destra. Non a caso anche il direttore di gara, ritenendo il fallo di mano volontario, aveva deliberato il calcio di rigore. La Procura ha poi provveduto a ricostruire la classifica del campionato di Serie D, Girone H, rilevando che, dopo la tredicesima giornata del girone di andata disputatasi il 24.11.2012, a seguito della vittoria dell’ASD Matera ottenuta con il risultato di due a uno sulla Puteolana 1902 Internapoli (si tratta della gara per la quale il Farinella ebbe a riferire di un illecito sportivo consumato con le medesime modalità) e del contemporaneo pareggio verificatosi nella gara tra Ischia e Gladiator che guidavano la classifica, quest’ultima vedeva sempre Ischia e Gladiator in vetta con 31 punti e l’ASD Matera al terzo posto con 28 punti. Aggiunge che dopo la quattordicesima giornata disputatasi il 2.12.2012 la classifica vedeva al comando l’Ischia con 34 punti, seguito dal Gladiator con 32 punti e dal Matera con 31 punti avendo battuto sul terreno di casa il Potenza (fanalino di coda) e che al termine della quindicesima giornata, giuocata il 9.12.2012, a seguito del reclamo della Società Bisceglie per la posizione irregolare di un calciatore schierato dal Matera, il Giudice Sportivo annullava il pareggio e dichiarava la perdita per zero a tre del Matera con comunicato ufficiale n. 67 del 12.12.2012. Ed è proprio il giorno successivo alla pubblicazione del predetto comunicato che il calciatore Baratto, su invito del collega Angelo Cocciardo, incontrava il Signor Farinella nella multisala Med di Agnano e riceveva la proposta corruttiva già descritta.

Le difese dei deferiti.

Undici dei quattordici deferiti, con esclusione del Signor Biancolino (poi rappresentato e difeso in sede dibattimentale) e delle Società Progreditur Marcianise e Farmacia Maddaloni, hanno inoltrato le memorie difensive nei termini consentiti. 5 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014 – In quella del calciatore Vincenzo Russo si eccepisce l’assoluta insussistenza ed infondatezza della violazione imputata dall’Organo requirente, rilevando che l’intero costrutto colpevolista si baserebbe esclusivamente sulle immagini televisive della gara in oggetto in relazione all’episodio che l’aveva visto protagonista nella sua area al 13′ del primo tempo, culminato con un fallo di mano sanzionato dal direttore di gara con un calcio di rigore a danno dell’ASD CTL Campania, che la Procura federale ritiene costituire la prova della sua accettazione alla proposta alterativa del risultato formulatagli alcuni giorni prima. Nel proseguo richiama testualmente le dichiarazioni dallo stesso, rese alla Procura federale, nelle quali aveva riferito di aver subito rifiutato la proposta corruttiva, alla presenza del Biancolino; sulle modalità con le quali aveva procurato il calcio di rigore richiama anzitutto le dichiarazioni rese dal suo Presidente Giovanni De Micco e dal suo allenatore Rosario Campana, i quali avevano escluso ogni volontarietà nell’intervento che l’aveva determinato ed aggiunge che, per quanto non piovesse durante la gara, il campo era pesante per le pregresse precipitazioni e che nell’episodio era scivolato sul terreno di gioco finendo con il toccare il pallone con la mano quando addirittura era rivolto “con la nuca verso la sfera e quindi nell’impossibilità di osservarne la traiettoria”. Il deferito si chiede anche come sarebbe plausibile la sua condotta consistita nel mettere a conoscenza del tentativo corruttivo patito il suo Presidente, il suo allenatore ed i suoi compagni di squadra nel caso avesse effettivamente aderito all’illecito sportivo e richiamava alcune delibere dell’adita Commissione in relazione all’onere probatorio necessario al rilievo dell’illecito sportivo per evidenziarne l’assenza. Da ultimo escludeva anche la violazione dell’art. 7, c. 7°, CGS “avendo egli dettagliatamente e tempestivamente informato della proposta corruttiva del Di Domenico sia il mister Campana sia, per il tramite di questi, il Presidente De Micco”.

Infine chiede il proscioglimento di ogni addebito, di essere ascoltato in sede di discussione, allegando bollettino meteorologico della città di Matera nel dicembre 2012. – Nella difesa del calciatore Vitale De Domenico, tesserato per la SSD Puteolana 1902 Internapoli, si nega in primo luogo di aver mai avuto contatti con il Signor Vincenzo Russo. Si aggiunge che la valutazione sulla volontarietà o meno del calcio di rigore provocato dal Russo sarebbe in grado di influenzare le ulteriori considerazioni: nel caso di ritenuta involontarietà l’intera vicenda si ridurrebbe ad un’indagine forzata indotta da dichiarazioni mendaci ed incoerenti di alcuni tesserati del CTL Campania (che segnalano la proposta corruttiva in ritardo, dopo la gara, pur sostenendo l’involontarietà del fallo di rigore), con l’effetto di doverlo prosciogliere; nel caso di ritenuta volontarietà e quindi di coinvolgimento nell’illecito del Russo bisognerebbe individuare i responsabili e l’intreccio di interessi tra le due Società interessate, proseguito anche in questa sede in cui il medesimo difensore del Russo assiste contestualmente “opposte posizioni di fatto, come quelle del CTL Campania, del suo Presidente e allenatore”. Si asserisce che non ci sarebbe la prova certa della sua partecipazione ad incontri, né di suoi coinvolgimento con il Matera Calcio, di suoi interessi e di precedenti dubbi sulla sua lealtà, correttezza e probità. Le dichiarazioni del Russo non avrebbero riscontri e quelle del Biancolino sarebbero inattendibili perché cognato del Russo, indicato solo nell’interrogatorio integrativo. La mera conoscenza del Farinella, data la lunga militanza in campionati calcistici di entrambi sarebbe irrilevante. In sostanza non esisterebbe prova alcuna di sue condotte antiregolamentari, “né una testimonianza, né un filmato, né un’intercettazione né 6 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014 tantomeno documenti di alcun genere”, così da ritenere che sia stato coinvolto, per quanto all’epoca infortunato, per creargli danni in campo calcistico e personali. Si conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del deferimento per l’inesistenza del fatto e, in subordine, per quella di proscioglimento degli addebiti contestati e, in ulteriore subordine, per l’applicazione della sanzione minima e richiesta di audizione. – Nella difesa del Signor Italo Farinella si legge che l’unico indizio di prova a suo carico, non grave né preciso né concordante con altri, lo si ricaverebbe dalle dichiarazioni del Baratto, definite contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. Si argomenta altresì la singolarità della denuncia di una presunta combine avvenuta dopo nove giorni la sua conoscenza (del 13.12.2012 in capo all’allenatore Campana) e dopo la disputa della gara incriminata, dell’aver impiegato nella gara tutti e tre i calciatori destinatari dell’asserita proposta corruttiva, dell’aver poi sostenuto all’unisono l’involontarietà del calcio di rigore provocato proprio da uno di loro e prima del 20° minuto del primo tempo, come richiesto in detta proposta. Si individua il probabile movente nel tentativo di screditare la Società Puteolana, accusata dell’illecito sportivo commesso nella gara interna con il Matera già disputata e diretta concorrente dell’ASD CTL Campania nella lotta per non retrocedere. Si sottolinea che nessuna delle dichiarazioni del Baratto avrebbe trovato riscontro, avendolo smentito anche il Cocciardo, fra l’altro tardivamente tirato in ballo solo in sede di interrogatorio integrativo e che lo stesso lo avrebbe indicato solo come “Italo” senza precisarne il cognome, invece poi esplicitato. Si eccepisce, infine, in diritto l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del deferimento non essendo il deferito più tesserato come calciatore dal 30.6.2008 e non avendo mai ricoperto il ruolo di direttore sportivo come da art. 4 Regolamento status e trasferimenti Fifa e, in subordine, l’insussistenza del fatto per non aver mai incontrato il Baratto né formulato una proposta corruttiva e l’estraneità con la Società Matera Calcio. Si chiede in via di estremo subordine l’irrogazione del minimo della pena con i benefici di cui all’art. 24 CGS, previa sua audizione e deposito di tre documenti. La difesa del Presidente De Micco fa valere sostanzialmente le stesse argomentazioni in fatto ed in diritto esposte per la difesa del calciatore Russo, già sopra sunteggiate. Nello specifico eccepisce che lo stesso, appena reso edotto nell’imminenza della gara delle proposte corruttive ricevute da tre suoi calciatori, avrebbe provveduto ad informare senza indugio gli uffici competenti con esposto del “22 dicembre 2012” appena ultimata la gara; richiama giurisprudenza assolutoria rispetto alla commissione dell’illecito di cui all’art. 7, c. 7°, CGS nei confronti del tesserato che abbia manifestato sin da subito la volontà di portare a conoscenza dell’accaduto agli Organi Federali. Conclude per il proscioglimento, previa audizione, producendo un precedente dell’adita Commissione.

La difesa dell’allenatore Rosario Campana rileva che lo stesso, non appena reso edotto delle proposte corruttive ricevute da tre suoi calciatori, avrebbe informato senza indugio il Presidente De Micco, come trasparirebbe dall’esposto del “22 dicembre 2012” che ha dato avvio al presente procedimento. Precisa di aver schierato sul terreno di giuoco i tre calciatori destinatari delle proposte avendoli trovati sereni, da loro stessi rassicurato, non avendo dubbi sulla loro lealtà sportiva. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e formula le stesse conclusioni.

La difesa del calciatore Giovanni Baratto riproduce sostanzialmente quella già esaminata del collega Russo, precisando che appena ricevuta al proposta corruttiva, prontamente rifiutata, ne avrebbe fatta segnalazione immediata al suo allenatore e poi al suo 7 F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2013-2014 Presidente. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e formula le stesse conclusioni.

La difesa del calciatore Giuseppe Trematerra riproduce sostanzialmente quella già esaminata dei colleghi Russo e Baratto, precisando che appena ricevuta al proposta corruttiva, prontamente rifiutata, ne avrebbe fatta segnalazione immediata al suo allenatore e poi al suo Presidente. Richiama il medesimo precedente di cui alla difesa del Presidente De Micco e dei colleghi e formula le stesse conclusioni.

Il calciatore Angelo Cocciardo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Farmacia Maddaloni, precisa di non essere più tesserato, di aver abbandonato il mondo del calcio per motivi di studio e lavorativi limitandosi a partecipare al torneo intersociale con finalità amatoriali e ludiche. Aggiunge che i suoi rapporti con il Farinella sarebbero limitati ai saluti e definisce “buoni” quelli con il Baratto, ex compagno di squadra nel Parete, pur asserendo di non vederlo da svariati mesi prima del dicembre 2012 e segnalando di aver ricevuto dallo stesso un inspiegabile sms di scuse nel maggio 2013 in data 14.5.2013 di cui riproduce il letterale tenore. Afferma la sua totale estraneità ai fatti e chiede, implicitamente, il suo proscioglimento con richiesta di audizione.

La difesa dell’ASD CTL Campania, chiamata a rispondere del comportamento tenuto dal suo Presidente, dal suo allenatore e dai suoi calciatori e precisamente per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1°, CGS relativamente alla condotta del Suo Presidente (cui è ascritta la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS) e per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS relativamente alle condotte ascritte al calciatore Russo (violazione art. 7, comma 1, CGS) e degli altri tesserati Campana, Baratto e Trematerra (violazione dell’art. 7, comma 7, CGS), esclude qualsiasi responsabilità disciplinare, riproducendo le difese già fatte valere per i singoli tesserati. Conclude per il proscioglimento in assenza di commissione degli addebiti, con richiesta di audizione, producendo tre documenti. La difesa della SSD Puteolana 1902 Internapoli, chiamata rispondere ex art. 4, commi 1 e 2, CGS per il comportamento tenuto dal suo calciatore Vitale Di Domenico, a sua volta deferito per la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS per aver offerto la somma di Euro 3.000,00= al calciatore Vincenzo Russo affinché provocasse un calcio di rigore entro il 20° minuto del primo tempo a favore del Matera Calcio, compiendo atti univocamente ed inequivocabilmente diretti all’alterazione dello svolgimento della gara citata, chiede il proscioglimento. A suo dire nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti richiesti dall’art. 7 CGS per l’accusa di tentato illecito sportivo in quanto la presunta proposta del suo tesserato non avrebbe avuto finalità alterativa del risultato

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